Nuovo regime forfetario agevolato (minimi): i requisiti
Il nuovo regime forfetario agevolato per imprese e professionisti, previsto dalla legge di stabilità 2015, richiede determinate caratteristiche d’accesso: ecco quali. Il nuovo regime forfetario agevolato, contenuto nella legge si stabilità 2015, si rivolge a quei soggetti che esercitano o hanno intenzione di avviare un’attività di impresa, arti o professioni in forma individuale.
Non è diretto, pertanto, alle società e alle associazioni di professionisti e artisti. L’ammissione al nuovo regime avviene in presenza di determinati requisiti: Ricavi e compensi I ricavi e i compensi percepiti nell’anno solare precedente non devono superare una certa soglia, che è diversa per ciascuna professione, e si calcola in base a un codice che classifica le attività economiche [1].
Questo codice fissa il tetto di ricavi e compensi, superato il quale non si ha più diritto al regime agevolato, sulla base della redditività di ogni singolo mestiere. Qualora un soggetto eserciti più attività contemporaneamente, ciascuna con un suo codice e una corrispondente soglia di ricavi, si prenderà in considerazione la soglia che, tra queste, stabilisce il limite più elevato. Spese Le spese per l’acquisizione di lavoro non devono superare i 5.000 euro lordi annui: cioè a dire che i compensi elargiti a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro dei propri familiari, associazione in partecipazione e lavoro accessorio non possono superare questo limite. Beni Per beneficiare del nuovo regime forfetario non bisogna possedere beni mobili strumentali, ossia beni utilizzati nell’attività d’impresa (ad esempio, attrezzature, computer), per un valore complessivo superiore a 20.000 euro [2]. I beni ad “uso promiscuo”, utilizzati sia per l’azienda che per la famiglia o per uso personale, entrano nel calcolo per il 50% del loro valore. Nella soglia delle 20.000 euro, inoltre, vanno considerati non solo i beni di proprietà dell’imprenditore, ma anche quelli acquisiti a vario titolo (ad esempio, in locazione, comodato, ecc…). Sono invece esclusi dal suddetto calcolo i beni immobili (terreni, fabbricati, uffici, ecc…) e i beni aventi un valore inferiore a 516,46 euro. I predetti requisiti sono necessari per accedere al regime agevolato, così come per mantenerlo nel tempo.
[1] Si tratta del codice ATECO, abbreviazione di “ATtività ECOnomiche”. [2] Al lordo degli ammortamenti, ossia della distribuzione dei costi di ciascun bene avente un’utilità pluriennale su più esercizi.