BONUS MOBILI 2015
Ora abbiamo la certezza! La legge di Stabilità 2015 ha passato l'ultimo ostacolo della Camera ed è stata Approvata con 307 voti favorevoli e 116 contrari.
Il comma 47 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 infatti riporta:
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
....
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: «La detrazione e' pari al» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
...
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
a) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
....
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: «La detrazione e' pari al» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
...
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
La stessa Legge di Stabilità inoltre ha previsto l'aumento dal 4% all’8% della ritenuta d’acconto trattenuta dalle banche sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%.
Comma 657. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».
Quindi è ora ufficiale: il BONUS MOBILI è prorogato fino al 31 Dicembre 2015! Le condizioni per usufruirne sono le medesime stabilite per il 2014 e non vi è relazione di spesa tra i costi sostenuti per la ristrutturazione e quelli sostenuti per l'acquisto di mobili. La frase contenuta nella legge è inequivocabile: “Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo.”